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Versamenti delle imposte – Stabile organizzazione: data certa al rendiconto dal modello REDDITI 2027 – Global Minimum Tax: i chiarimenti dell’Agenzia sulla Dichiarazione GloBE

foto andrea cherchi83

Versamenti delle imposte

Le imposte sui redditi (IRPEF, IRES e IRAP) si pagano in due fasi tramite Modello F24:

  1. Saldo dell’anno precedente.
  2. Acconto per l’anno successivo (in 1 o 2 rate).

Proroga Speciale 2026 (Partite IVA, ISA, Forfettari)

Per chi esercita attività economiche (soggetti ISA, regimi forfettari e minimi):

  • Entro il 20 luglio 2026: versamento senza maggiorazioni.
  • Nei 30 giorni successivi: versamento con maggiorazione dello 0,80%.

Persone Fisiche (Modello Redditi PF) senza Partita IVA

  • Saldo + Primo acconto: entro il 30 giugno (o nei 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%). Rateizzabile fino al 16 dicembre.
  • Secondo Acconto: entro il 30 novembre (non rateizzabile).

L’acconto viene calcolato nel seguente modo: primo acconto pari al 40% a giugno (50% per i soggetti ISA) e secondo pari al 60% a novembre (50% per i soggetti ISA).

Società di Persone

  • Non pagano l’Irpef (che viene tassata in capo ai singoli soci).
  • Versano direttamente solo l’Irap.

Società di Capitali

  • Saldo + Primo acconto: entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (30 giugno per gli esercizi coincidenti con l’anno solare, salvo la proroga speciale di cui sopra). Se il bilancio viene approvato oltre i 4 mesi, il termine slitta all’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione.
  • Secondo Acconto: entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo alla chiusura dell’esercizio.

L’acconto viene calcolato nel seguente modo: primo acconto pari al 50% a giugno (40% per i soggetti che non applicano gli ISA) e secondo pari al 50% a novembre (60% per i soggetti che non applicano gli ISA).

Stabile organizzazione: data certa al rendiconto dal modello REDDITI 2027

Tra le novità del quarto decreto correttivo della riforma fiscale (decreto “Omnibus”), approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, l’art. 18 integra l’art. 152 del TUIR sul versante degli obblighi delle imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia.

La modifica ha natura esclusivamente procedurale e lascia invariato l’impianto sostanziale della norma (criterio di determinazione del reddito, principio della functionally separate entity, requisiti di congruità del fondo di dotazione e valutazione at arm’s length).

In concreto: al rendiconto economico e patrimoniale utilizzato per determinare il reddito imponibile in Italia dovrà essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento, mediante marcatura temporale o altro strumento idoneo previsto dalla legge; i relativi dati dovranno inoltre confluire in un apposito prospetto della dichiarazione (verosimilmente nel quadro RS).

L’intervento mira a colmare una lacuna: a differenza dei bilanci delle società di capitali, il rendiconto della stabile organizzazione non è soggetto a forme di pubblicità, avendo funzione essenzialmente fiscale, e l’obiettivo è quindi conferirgli autenticità e maggiore certezza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria.

Le nuove regole, se confermate nel testo definitivo, si applicheranno a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (prima applicazione con il modello REDDITI 2027), mentre per il 2025 restano valide le regole attuali, che non prevedono un’evidenza distinta delle risultanze contabili della stabile organizzazione.

Global Minimum Tax (Pillar II): i chiarimenti dell’Agenzia sulla Dichiarazione GloBE

Con l’avvicinarsi della prima scadenza prevista dalla normativa, fissata al 30 giugno 2026 per i soggetti il cui esercizio fiscale coincide con l’anno solare, riteniamo doveroso e utile portare alla vostra cortese attenzione un’importante novità. L’Agenzia delle Entrate ha infatti recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale un’apposita sezione dedicata alle domande frequenti (FAQ), con la quale vengono forniti chiarimenti puntuali in merito ad alcuni aspetti operativi di particolare rilievo.

Tali chiarimenti potranno rivelarsi di sicuro interesse per quanti, all’interno della vostra struttura o per vostro conto, sono incaricati di seguire e gestire il corretto e tempestivo espletamento del relativo adempimento: viene imposto l’obbligo di esprimere ogni importo esclusivamente in euro e di mantenere la totale coerenza con i dati della Comunicazione Rilevante (GIR). Viene inoltre precisato che l’accesso ai regimi semplificati (Safe Harbour) riduce i quadri da compilare, ma non elimina mai l’obbligo di presentare il modello.

Photo Credits: Andrea Cherchi
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