In evidenza
La settimana è segnata dal cantiere della riforma fiscale: il Governo ha approvato in via preliminare un nuovo correttivo ai testi unici, che dal 1° gennaio 2027 diventeranno il riferimento per IVA, imposte sui redditi, accertamento e riscossione. Sul fronte lavoro, dal 23 ottobre entrano in vigore le regole nazionali sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle decisioni HR, mentre per le assemblee a distanza sono tornate le regole ordinarie di statuto. Il disegno di legge di bilancio 2027 non è ancora stato presentato: il Consiglio dei ministri del 13 ottobre ha approvato soltanto il Documento programmatico di bilancio.
Sommario
Fisco
Nuovi testi unici fiscali: approvato in via preliminare un nuovo decreto correttivo
Il 13 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale (art. 1, comma 6, legge 111/2023). Il testo interviene su tutti i testi unici già emanati (tra cui IVA, imposte sui redditi, sanzioni, riscossione, accertamento) con norme di coordinamento e correzioni.
Secondo le prime analisi, non mancano modifiche sostanziali.
Lo schema deve ora ricevere i pareri parlamentari: non è ancora in vigore. I testi unici si applicheranno dal 1° gennaio 2027.
Cosa significa per le imprese: dal 2027 i riferimenti normativi cambiano (per esempio, TUIR e decreto IVA confluiscono nei nuovi testi unici). E’ necessario pianificare l’aggiornamento di procedure interne, policy di gruppo, contratti e gestionali, verificando le modifiche sostanziali sul testo definitivo.
Testo unico IVA dal 1° gennaio 2027: nuovi riferimenti normativi e adeguamento dei gestionali
Il Testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10) si applicherà dal 1° gennaio 2027, come tutti i testi unici della riforma.
Non cambia i meccanismi dell’imposta, ma riordina e rinumera le norme del DPR 633/1972: ad esempio, le esenzioni dell’art. 10 passano all’art. 37, la detrazione dell’art. 19 all’art. 56 e la disciplina della multiattività dell’art. 36 all’art. 63. L’impatto pratico riguarda soprattutto i gestionali: causali, codici IVA, stampe dei registri e importazione delle fatture elettroniche (campi «RiferimentoNormativo» e «AltriDatiGestionali»).
L’art. 170, comma 3, del TU prevede che i rinvii alle norme abrogate si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni del TU: secondo le prime indicazioni degli operatori, una fattura con il vecchio riferimento resterà quindi valida.
Cosa significa per le imprese: conviene verificare con il fornitore del software i tempi di aggiornamento e censire codici IVA e causali personalizzati, che potrebbero non essere adeguati automaticamente. Vanno aggiornati anche i riferimenti normativi in fatture, contratti e procedure di gruppo.
Iperammortamento: dal 15 ottobre le comunicazioni di completamento al GSE
Con decreto direttoriale del 14 ottobre 2026, il MIMIT ha aperto, dalle ore 12:00 del 15 ottobre, sulla piattaforma del GSE le comunicazioni di completamento degli investimenti del Nuovo Piano Transizione 5.0 (l’iperammortamento della legge di bilancio 2026, attuato con decreto interministeriale del 7 maggio 2026). Possono presentarle le imprese con esito positivo sulla comunicazione di conferma, indicando gli estremi delle fatture e attestando il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. La comunicazione non può riguardare beni diversi né importi superiori a quelli indicati nella fase di conferma. Secondo le prime analisi della stampa specializzata, la maggiorazione decorre solo quando il bene è entrato in funzione e interconnesso e la comunicazione di completamento è stata trasmessa.
Cosa significa per le imprese: per i beni completati nel 2026, l’invio tempestivo della comunicazione può incidere sull’esercizio in cui si inizia a dedurre la maggiorazione. È opportuno coordinare ufficio tecnico, perito e revisore per avere perizia e certificazione pronte prima dell’invio.
Lavoro
Intelligenza artificiale e rapporti di lavoro: dal 23 ottobre in vigore il D.Lgs. 179/2026
Il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre, adegua l’ordinamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) ed entra in vigore il 23 ottobre 2026. Per i datori di lavoro, l’art. 41 stabilisce che le decisioni su assunzione, modifica o cessazione del rapporto, provvedimenti disciplinari e valutazione della prestazione non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato: la decisione finale spetta a una persona fisica con potere effettivo e autonomo, e quelle non conformi sono nulle. Va resa preventivamente l’informativa ex art. 1-bis del d.lgs. 152/1997 e, su richiesta, il lavoratore ha diritto a una spiegazione comprensibile. L’art. 42 impone di considerare l’IA nella valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008.
Cosa significa per le imprese: occorre mappare gli strumenti di IA usati in ambito HR, compresi quelli adottati a livello di gruppo dalla capogruppo, aggiornare informative e DVR e documentare chi assume la decisione finale.
Bonus mamme 2026: le istruzioni INPS
L’INPS illustra il bonus previsto dall’art. 1, comma 207, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026). Spetta alle lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico) e autonome con almeno due figli: con due figli, se il più piccolo ha meno di 10 anni; con tre o più figli, se il più piccolo ha meno di 18 anni. Il reddito da lavoro non deve superare 40.000 euro. L’importo è di 60 euro al mese, fino a 720 euro, pagati in un’unica soluzione a dicembre 2026; non è imponibile e non incide sull’ISEE. Per le madri con tre o più figli non spetta nei mesi con contratto a tempo indeterminato, coperti dall’esonero contributivo IVS. L’apertura delle domande sarà comunicata con un successivo messaggio INPS.
Cosa significa per le imprese: non ci sono adempimenti in busta paga, perché la domanda è presentata dalla lavoratrice. È utile informare il personale e verificare la coerenza con l’esonero contributivo già applicato per le madri con tre o più figli.
Societario e bilancio
Assemblee a distanza: dal 1° ottobre 2026 tornano le regole ordinarie
Il regime emergenziale dell’art. 106 del DL 18/2020, che consentiva di tenere le assemblee con mezzi di telecomunicazione anche in deroga allo statuto, si è applicato per l’ultima volta alle assemblee svolte entro il 30 settembre 2026 (proroga disposta dall’art. 4, comma 11, del DL 200/2025). Dal 1° ottobre valgono le regole ordinarie del codice civile e dello statuto. Nelle S.p.A. la partecipazione dei soci a distanza richiede una clausola statutaria (art. 2370, comma 4, c.c.). Nelle S.r.l. l’intervento a distanza è generalmente ammesso se lo statuto non lo vieta, mentre le decisioni per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto richiedono una previsione dell’atto costitutivo (art. 2479 c.c.). Per le società quotate si applica l’art. 125-bis.1 del TUF.
Cosa significa per le imprese: nelle controllate di gruppi esteri, con soci e amministratori spesso all’estero, conviene verificare subito lo statuto in vista delle prossime assemblee (a partire dall’approvazione del bilancio 2026) ed eventualmente modificarlo per disciplinare l’intervento a distanza.
Per approfondimenti o assistenza su questi temi, scriveteci a tax@dgtax.it.
Il presente notiziario ha carattere informativo e non costituisce consulenza professionale.
Photo Credits: Andrea Cherchi
https://it-it.facebook.com/andreacherchimilano
Per maggiori informazioni contattare
tax@dgtax.it – www.dgtax.it – +39 02 433 551
2026 – STUDIO DEGIORGI e ASSOCIATI – Tutti i diritti riservati