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Testo unico adempimenti e accertamento – Decreto Omnibus: le novità in vigore dal 12 agosto – Omessa dichiarazione IVA: la nuova liquidazione automatizzata – IVA nell’era digitale: primo via libera al decreto ViDA – Beni strumentali 4.0: comunicazioni prorogate al 15 settembre

foto andrea cherchi86

Testo unico adempimenti e accertamento

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 è entrato in vigore, il giorno successivo, il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, che approva il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Si tratta dell’ultimo Testo unico previsto dalla riforma: le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Pur non introducendo nuovi obblighi sostanziali, il decreto affianca alla ricodificazione alcune correzioni e disposizioni di coordinamento. Nell’attività quotidiana occorrerà quindi distinguere tra mera rinumerazione e modifica sostanziale.

Decreto Omnibus: le novità in vigore dal 12 agosto

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 reca disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.

Detrazione IVA: torna il termine biennale

L’articolo 12 differisce il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione, e per la registrazione delle fatture d’acquisto, al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura, in luogo dell’anno stesso. La modifica opera sia sul DPR 633/1972 sia sul nuovo Testo unico IVA (D.Lgs. 10/2026) e allinea la disciplina interna ai principi comunitari.

Auto aziendali ad uso promiscuo: conferme e assestamenti

L’articolo 2 conferma la tassazione forfetaria basata sulle tabelle ACI (50% del costo chilometrico convenzionale, ridotto al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in) e l’incremento del 50% del valore imponibile a decorrere dal 31 dicembre del quinto anno dalla prima immatricolazione.

Sono confermate anche la maggiorazione forfetaria del 5% per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal dipendente, al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore, e l’estensione della clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 anche ai casi di riassegnazione a un dipendente diverso dal primo assegnatario.

Il nuovo regime si applica dal periodo d’imposta 2026, comprese le assegnazioni 2025 non coperte dalla salvaguardia; restano fermi, senza rimborso delle maggiori imposte versate, i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.

Concordato preventivo biennale: rinnovo e premialità

Chi rinnova il concordato preventivo per il biennio 2026-2027 conserva i benefici premiali: esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 100.000 euro annui per i crediti IVA e 70.000 euro per imposte dirette e IRAP, anticipo di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento e assenza di interessi sui pagamenti rateali. Sono inoltre semplificate le cause di decadenza, ora ancorate a uno scostamento accertato di almeno il 30% tra ricavi o compensi dichiarati e concordati, oppure ad altre violazioni non lievi.

Il nuovo ravvedimento per le annualità 2020-2023

L’articolo 29 introduce un ravvedimento speciale riservato ai soggetti ISA che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027. È possibile sanare le annualità dal 2020 al 2023 versando un’imposta sostitutiva calcolata su un incremento del reddito già dichiarato, variabile in funzione del punteggio ISA.

Accertamento: antieconomicità e società a ristretta base

Due interventi meritano particolare attenzione sul piano difensivo. L’articolo 24 limita l’accertamento fondato sulla sola antieconomicità dell’operazione: lo scostamento tra corrispettivo e valore di mercato deve essere accompagnato da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, oppure risultare manifesto e rilevante. L’articolo 23 circoscrive la presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa ai soli casi in cui siano accertati componenti positivi non contabilizzati o componenti negativi indeducibili perché inesistenti.

Si segnala, in senso opposto, l’articolo 21, che elimina la riduzione di un anno del termine di accertamento prevista per i contribuenti “virtuosi” dall’art. 1, comma 74, della legge 190/2014, con effetto dal periodo d’imposta 2026.

Corrispettivi telematici: franchigia del 5%

L’articolo 33 introduce una soglia di tolleranza del 5% tra le operazioni con pagamento elettronico registrate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri e i pagamenti elettronici effettivamente accettati: al di sotto di tale scostamento non si applicano le sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione.

Fiscalità locale: dichiarazione IMU telematica

Il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto salvo decorrenze differite per singole disposizioni, riorganizza la disciplina dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale regionale.

Sul piano degli adempimenti, la dichiarazione IMU diventa esclusivamente telematica, con termine di presentazione al 30 giugno. Una novità di immediato interesse pratico riguarda infine gli sconti per il pagamento automatico: gli enti territoriali potranno riconoscere riduzioni di aliquote o tariffe ai contribuenti che optano per l’addebito diretto sul conto corrente, determinate in percentuale, eventualmente entro un importo massimo, o in misura fissa.

Omessa dichiarazione IVA: la nuova liquidazione automatizzata

Con il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative dell’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). La norma consente all’Amministrazione finanziaria di liquidare l’IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di procedure automatizzate e utilizzando fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti già effettuati dal contribuente. La notifica può intervenire entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

IVA nell’era digitale: primo via libera al decreto ViDA

Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, uno dei provvedimenti che compongono il pacchetto ViDA. Le disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio 2027 e interessano soprattutto vendite a distanza, piattaforme elettroniche, regimi OSS e IOSS e la Single VAT Registration.

Lo schema precisa la disciplina delle vendite effettuate tramite piattaforme, portali e mercati elettronici, con riferimento al meccanismo del fornitore presunto, modifica il calcolo della soglia di 10.000 euro oltre la quale l’imposta è dovuta nello Stato di destinazione e interviene sul coordinamento tra regimi speciali IVA e regime delle piccole imprese, oltre che sulle procedure di rimborso. È prevista inoltre la progressiva soppressione del regime di call-off stock. Restano da acquisire i pareri delle commissioni parlamentari prima del secondo passaggio in Consiglio dei Ministri.

Beni strumentali 4.0: comunicazioni prorogate al 15 settembre

Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 luglio 2026 è stata ufficializzata la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la trasmissione delle comunicazioni di completamento relative agli investimenti in beni strumentali 4.0.

Photo Credits: Andrea Cherchi
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