Flash 21 - 2025

Part-time e lavoro straordinario – Bonus dipendenti: tassazione durante vesting period – Novità 2025: ATECO, Fatturazione Elettronica, Assicurazione rischi catastrofali

21 foto andrea cherchi62

Part-time e lavoro straordinario

Definizione e Applicabilità:

Si considera lavoro straordinario quello svolto oltre l’orario normale di lavoro, fissato a 40 ore settimanali o al minor orario stabilito dai contratti collettivi. Questa tipologia di lavoro è applicabile unicamente ai contratti part-time verticali e misti, ovvero quelli in cui l’attività lavorativa è concentrata in determinati giorni o periodi della settimana/mese e deve essere limitato e giustificato da effettive esigenze.

Gestione e Retribuzione:

  • Le ore di lavoro straordinario devono essere registrate separatamente nel Libro unico del lavoro: la retribuzione di tali ore è maggiorata, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi.
  • In alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva, i contratti collettivi possono prevedere riposi compensativi.

Limiti e Accordi:

  • La durata media dell’orario di lavoro, calcolata su un periodo massimo di 4 mesi (estendibile a 1 anno dai contratti collettivi), non può superare le 48 ore settimanali, includendo lo straordinario.
  • Il lavoro straordinario richiede l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
  • Il limite massimo di ore di straordinario è di 250 ore annuali, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi.

Bonus dipendenti: tassazione durante vesting period

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonus dei dipendenti che hanno lavorato all’estero durante il vesting period sono tassati in base alla residenza fiscale di quel periodo. In particolare:

  • se il dipendente era residente all’estero, il bonus è tassato all’estero, anche se poi torna in Italia;
  • il reddito per il lavoro svolto in Italia è tassato in Italia, pro rata temporis;
  • per evitare doppie tassazioni, si usano le convenzioni stipulate tra Italia e gli altri Paesi.

Novità 2025

Nuova classificazione ATECO

Con la circolare n. 71 pubblicata IL 31/03/2025, l’INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto sulla classificazione delle attività economiche a seguito dell’adozione dal, 1 aprile 2025, della nuova classificazione ATECO 2025 (DGTAX-FLASH 9-2025) predisposta dall’ISTAT.

Novità Fatturazione elettronica

In vigore dal 1 aprile 2025, anche le nuove specifiche tecniche 1.9 per la fatturazione elettronica.

Le novità riguardano:

  • Nuovo tipo documento TD29 (DGTAX-FLASH 12-2025) per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di fatturazioni omesse o irregolari;
  • Modifica della descrizione del tipo documento TD20.
  • Regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20: nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285);
  • Aggiornamento codici valori fatture gasolio/carburante: in accordo con la nuova codifica prevista dall’ADM;
  • Eliminazione limite 400 euro fattura semplificata: per i cedenti/prestatori in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

Obbligo assicurazione rischi catastrofali

Le scadenze per la stipula delle polizze catastrofali (DGTAX Newsletter 06-2025), obbligatorie per le imprese, sono state differenziate in base alla dimensione aziendale:

  • Medie imprese: dovranno stipulare le polizze entro il 1 ottobre 2025.
  • Piccole e micro imprese: il termine è fissato al 1 gennaio 2026.
  • Grandi imprese: il termine rimane fissato al 31 marzo 2025.

Tuttavia, per le grandi imprese è previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni, durante i quali l’eventuale inadempimento dell’obbligo assicurativo non comporterà conseguenze nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi.

Photo Credits: Andrea Cherchi
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