Sommario
Obbligo comunicazione PEC amministratori
Si ricorda che l’articolo 13 del Decreto-Legge n. 159/2025, in vigore dal 31 ottobre 2025, ha modificato l’art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012, ridefinendo l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) al Registro delle imprese (sull’argomento, vedere le nostre comunicazioni in 2025, l’ultima delle quali qui).
L’obbligo sorge:
- al momento della nomina o conferma dell’amministratore nelle cariche indicate;
- per coloro che già rivestono tali cariche al 31 ottobre 2025, con termine di comunicazione entro il 31 dicembre 2025.
Il domicilio digitale non può coincidere con quello dell’impresa.
Chi già riveste tali cariche al 31/10/2025 dovrà comunicare la propria PEC entro il 31 dicembre 2025.
Firme digitali per servizi essenziali ADE
La firma digitale è una particolare tipologia di firma elettronica qualificata che, secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) integra e sostituisce sigilli e timbri, conferendo valore legale ai documenti informatici firmati. Essa si basa su un certificato qualificato e garantisce autenticità, integrità e non ripudio, con validità equivalente alla firma autografa. la Firma digitale è obbligatoria, ad esempio, per sottoscrivere la nuova Delega Unica ai Servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Per approfondire l’argomento, rimandiamo al nostro Focus.
Scadenza firme digitali
Le firme digitali qualificate non hanno durata illimitata e sono emesse con un certificato che include una data di scadenza; per mantenere la validità legale delle sottoscrizioni occorre rinnovare il certificato del proprio dispositivo prima della scadenza. La normativa italiana stabilisce che una firma digitale integra e sostituisce analogicamente la firma tradizionale solo se valida e non scaduta. È buona prassi controllare periodicamente la scadenza del certificato tramite il fornitore accreditato e rinnovi tramite i trust service provider riconosciuti.
I certificati qualificati per firma digitale hanno durata massima di 3 anni, come stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. 82/2005, art. 24, comma 3.
Polizze catastrofali
Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, commi 101–111) le imprese italiane iscritte nel Registro delle Imprese sono tenute a stipulare una polizza assicurativa contro danni causati da calamità naturali e eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.).
Con il consueto decreto “milleproroghe” di fine anno, il Governo ha infatti deciso di spostare al 31 marzo 2026 (dal 31 dicembre 2025) il termine relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali per le imprese turistico ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartenenti alle categorie delle piccole imprese e delle microimprese.
Tasso di interesse legale
Con il Decreto Ministeriale del 10/12/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2% al 1,6% in ragione d’anno.
Photo Credits: Andrea Cherchi
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