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Nuovo codice tributo F24 imposta su incrementi retributivi – Rapporto biennale parità di genere anno 2026 – Denuncia lavori usuranti in scadenza il 31/03/2026

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Istituzione codice tributo F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi

Con la risoluzione n.3/E – Codici tributo per l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi l’agenzia delle entrate ha istituito il codice F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi.

L’articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, siano assoggettati — salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro — a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5%.

Destinatari della misura

L’imposta sostitutiva si applica esclusivamente: ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24: i codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati” nel campo “Mese di riferimento” deve essere indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (formato 00MM) nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (formato AAAA).

Rapporto biennale parità di genere anno 2026

A partire dal primo marzo 2026 sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Servizi Lavoro” sarà disponibile per la compilazione il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.

La compilazione è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti; mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.

Il  Rapporto si deve inviare entro e non oltre il 30 aprile 2026.

La determinazione della dimensione occupazionale va fatta al 31/12/2025 ovvero alla fine del secondo anno del biennio”.

Denuncia lavori usuranti in scadenza il 31/03/2026

Entro il 31 marzo di ogni anno, i datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro i periodi di attività svolti dai dipendenti in mansioni usuranti, notturne o a catena. Tale adempimento, effettuato tramite il modello LAV_US, è fondamentale per permettere ai lavoratori di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle “quote”. L’obbligo riguarda diverse categorie, dai lavori in galleria e miniere fino all’assistenza sanitaria e alla conduzione di mezzi pesanti. Per il lavoro “a catena”, la comunicazione iniziale va invece inviata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’omissione di tali comunicazioni comporta sanzioni amministrative che variano da 500 a 1.500 euro .

Photo Credits: Andrea Cherchi
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