Flash 20 - 2025

Novità calcolo ricavi società di comodo – Rimborsi IVA e visto di conformità – Ravvedimento Certificazione Unica

20 foto andrea cherchi61

Novità calcolo ricavi società di comodo

Le società di comodo, denominate anche società non operative, sono entità giuridiche che non svolgono un’effettiva attività commerciale. La loro disciplina è stabilita dalla legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

Una società viene considerata “di comodo” in due principali casistiche:

  • Mancato superamento del test di operatività: che confronta i ricavi effettivi della società con i ricavi presunti (art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994).
  • Situazione di perdita sistematica: quando la società è in perdita per cinque periodi d’imposta consecutivi, oppure quando è in perdita per quattro periodi e nel quinto non raggiunge il reddito minimo stabilito per le società di comodo, calcolato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30.

Verifica dell’operatività:

Per accertare l’operatività di un’impresa, si confrontano i ricavi effettivi con i ricavi presunti.

  • Ricavi effettivi: si calcolano come la media dei valori relativi a ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi non straordinari, risultanti dal Conto Economico dell’esercizio in corso e dei due precedenti.
  • Ricavi presunti: si determinano applicando specifiche percentuali a determinate voci dello Stato Patrimoniale (partecipazioni, titoli, crediti finanziari, immobili e altre immobilizzazioni). Anche in questo caso, si considera la media aritmetica dei valori dell’esercizio corrente e dei due precedenti.

Il D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato le percentuali da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi presunti. Le nuove aliquote si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi, dal 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare).

Rimborsi IVA e visto di conformità

Per ottenere i rimborsi IVA, sia annuali che trimestrali, di importo superiore a 30.000 euro, è necessario avvalersi dell’istituto del visto di conformità.

Si precisa che l’obbligo di apporre il visto di conformità (o di presentare una sottoscrizione alternativa) è strettamente legato all’utilizzo del credito IVA, e non all’ammontare complessivo del credito stesso.

Di conseguenza, la soglia di 30.000 euro deve essere calcolata distintamente per le compensazioni e per le richieste di rimborso.

Esempio:

Esistenza di un credito IVA di 31.000 euro – di cui 5.000 euro destinati alla compensazione 26.000 euro richiesti a rimborso

In questo caso specifico, non è necessario apporre il visto di conformità, anche se la somma dei due crediti (5.000 + 26.000 = 31.000 euro) supera complessivamente la soglia dei 30.000 euro. Questo perché nessuno dei due utilizzi del credito (compensazione e rimborso) supera individualmente la soglia stabilita.

Ravvedimento Certificazione Unica

Le sanzioni relative alle Certificazioni uniche prevedono che la trasmissione telematica in ritardo, oppure l’invio di certificazioni sostitutive per correggere errori, comporta una sanzione di 100 euro per ogni singola Certificazione (articolo 4, comma 6-quinies del D.P.R. n. 322/1998).

In caso di più violazioni, non è possibile applicare il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997. La sanzione complessiva per sostituto d’imposta non può comunque superare l’importo di 50.000 euro.

ViolazioneSanzione
CU omessa, tardiva o errata100 euro per ogni CU (massimo 50.000 euro per sostituto d’imposta)
Errata trasmissione del modello sanata entro 5 giorni dalla scadenzaNessuna sanzione
Trasmissione del modello entro 60 giorni dalla scadenzaRiduzione ad un terzo (33,33 euro) per ogni CU (massimo 20.000 euro per sostituto d’imposta)

Il D.Lgs. n. 87/2024, in conformità all’articolo 20 della legge n. 111/2023, ha introdotto modifiche significative al sistema sanzionatorio tributario, con impatti rilevanti anche sulla disciplina del ravvedimento operoso, comportando una notevole riduzione dell’importo delle sanzioni, specialmente se la trasmissione della Certificazione Unica avviene entro 60 giorni dalla scadenza prevista.

In sintesi:

  • Trasmissione entro 60 giorni: la sanzione è ridotta a 1/3, corrispondente a 33,33 euro.
  • Ravvedimento operoso entro 90 giorni: la sanzione subisce un’ulteriore riduzione a 1/9, portando l’ammontare finale a 3,70 euro.

Pertanto la tempestività nel sanare eventuali errori od omissioni, consente una notevole riduzione delle sanzioni applicate.

Photo Credits: Andrea Cherchi
https://it-it.facebook.com/andreacherchimilano
Per maggiori informazioni contattare
tax@dgtax.itwww.dgtax.it – +39 02 433 551

2025 – STUDIO DEGIORGI e ASSOCIATI – Tutti i diritti riservati