Sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 è stata pubblicata la L. n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1/1/2026.
Di seguito le principali novità di interesse per i datori di lavoro.
Sommario
Assunzione di lavoratori a tempo indeterminato
Per il 2026 è previsto un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato (o trasformazione di contratti) di personale non dirigenziale nel settore privato. L’agevolazione mira a favorire l’occupazione di giovani, donne svantaggiate e lo sviluppo della ZES unica nel Mezzogiorno. Consiste in un esonero contributivo parziale (escluso INAIL) per una durata massima di 24 mesi.
L’effettiva operatività della misura resta subordinata all’emanazione di un futuro decreto attuativo interministeriale.
Assunzione di lavoratrici madri
Dal 2026, i datori di lavoro privati potranno beneficiare di un incentivo per l’assunzione di madri con almeno tre figli minorenni, prive di impiego regolarmente retribuito da 6 mesi.
L’agevolazione consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali (fino a € 8.000 annui), con una durata variabile:
- 12 mesi per i contratti a termine;
- 18 mesi in caso di trasformazione;
- 24 mesi per i contratti a tempo indeterminato.
Sono esclusi l’apprendistato e il lavoro domestico. La misura non è cumulabile con altri sgravi contributivi, ma è compatibile con la maxideduzione per le nuove assunzioni (DLgs. 216/2023).
Trasformazione dei contratti
Dall’1 gennaio 2026, viene introdotto un criterio di priorità per la trasformazione del contratto da full-time a part-time (con riduzione dell’orario di almeno il 40%) per i genitori con almeno tre figli conviventi, fino ai 10 anni del figlio più piccolo (o senza limiti di età per figli disabili). I datori di lavoro privati che concedono tale trasformazione godranno di un esonero contributivo del 100% (escluso INAIL) per un massimo di 24 mesi e nel limite di € 3.000 annui.
Sono esclusi il lavoro domestico e l’apprendistato, e la misura non è cumulabile con altri sgravi, pur restando compatibile con la maxideduzione per nuove assunzioni. L’operatività è subordinata a un futuro decreto ministeriale e soggetta a limiti di spesa.
Detassazione dei premi di risultato
Per il 2026-2027 l’imposta sostitutiva sui premi di risultato scende dall’attuale 5% all’1%, entro il limite di 5.000 €. Prorogata l’agevolazione sui dividendi corrisposti ai lavoratori in sostituzione dei premi, esenti al 50% fino a 1.500 €.
Nel 2026 si applica un’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, per chi ha reddito da lavoro dipendente fino a 33.000 € nel 2025.
Buoni pasto elettronici
Dal 2026 la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici sale da 8 a 10 €, mentre resta a 4 € per quelli cartacei. I buoni pasto posso essere utilizzati per acquistare generi alimentari o per fare spesa al supermercato. Non sono cedibili, convertibili in denaro e si possono cumulare fino al massimo di 8 per transazione nello stesso esercizio commerciale. Spettano anche ai lavoratori in smart working e ai lavoratori part time senza riduzione.
Bonus mamme 2026 e rinvio decontribuzione parziale
Per il 2026, la decontribuzione parziale per le lavoratrici madri (dipendenti e autonome) con reddito fino a € 40.000 è rinviata al 2027.
In sua sostituzione, viene riproposto il “Bonus mamme 2026”, un contributo di € 60 mensili esente da tasse e contributi, che non rileva ai fini ISEE. Il bonus spetta alle madri di due figli (fino ai 10 anni del minore) e alle madri di tre o più figli (fino ai 18 anni del minore), includendo dipendenti, autonome e professioniste. Per le madri con almeno tre figli, il bonus è limitato ai periodi non coperti da un contratto a tempo indeterminato. Il beneficio sarà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2026, previa domanda, coprendo le mensilità maturate da gennaio a novembre.
La futura operatività della decontribuzione dal 2027 resta comunque legata a un decreto attuativo.
Estensione incentivo under 36 e decontribuzione Sud agli agenti assicurativi
Una norma di interpretazione autentica estende l’incentivo per l’assunzione di under 36 e la “Decontribuzione Sud” anche agli intermediari assicurativi (broker, agenti e sub-agenti). L’agevolazione è riconosciuta retroattivamente a partire dal 1° luglio 2022, in conformità con le decisioni della Commissione Europea.
I datori di lavoro interessati potranno recuperare il credito maturato nel corso dell’intero anno 2026. La misura sana così l’esclusione di queste categorie professionali dai benefici contributivi previsti dalla Legge di Bilancio 2021.
Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare
Dal 2026 cambiano radicalmente le regole sulla gestione del TFR e sulla previdenza complementare nel settore privato. Di seguito i punti principali:
Estensione del Fondo di Tesoreria INPS
Viene ampliato l’obbligo di versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende che superano la soglia dei 50 dipendenti. A differenza del passato, il limite non è più “cristallizzato” al 2006 o all’anno di inizio attività, ma viene ricalcolato annualmente sulla media dell’anno precedente. Per il biennio 2026-2027 è prevista una fase transitoria: l’obbligo scatta solo sopra i 60 dipendenti. Dal 2032, la soglia strutturale scenderà ulteriormente da 49 a 39 dipendenti.
Nuovo meccanismo di Silenzio-Assenso
Il conferimento tacito del TFR ai fondi pensione viene esteso. Oltre che per i lavoratori di prima assunzione, il meccanismo si applicherà anche a chi, pur non essendo al primo impiego, aveva già aderito a una forma pensionistica collettiva in un precedente rapporto. In assenza di indicazioni, il TFR confluirà nel fondo collettivo maggiormente rappresentativo in azienda o, in mancanza di accordi, nella forma pensionistica residuale prevista dalla legge.
Diritto di Rinuncia e Informativa
Il lavoratore mantiene il diritto di opporsi all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione, scegliendo di destinare il TFR a un fondo di sua preferenza o di mantenerlo in azienda secondo le regole del codice civile. Il datore di lavoro ha l’obbligo rigoroso di fornire un’informativa completa su queste opzioni al momento dell’assunzione, verificando anche le scelte pregresse del dipendente tramite apposita dichiarazione.
Libertà di Trasferimento
Un’importante novità riguarda la portabilità: viene eliminata la clausola che subordinava agli accordi collettivi il diritto del lavoratore di trasferire le nuove quote di TFR e i contributi datoriali a una forma pensionistica diversa da quella collettiva. Questo rafforza la libertà del dipendente di scegliere il fondo pensione che preferisce senza perdere il contributo dell’azienda.
Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare
Dall’1 luglio 2026, la previdenza complementare diventa più flessibile: la quota di capitale liquidabile sale dal 50% al 60% del montante accumulato.
Vengono introdotte nuove modalità di erogazione oltre alla rendita vitalizia, come la rendita a durata definita, prelievi liberi o frazionamenti per almeno 5 anni. Se la rendita derivante dal 70% del montante è inferiore a metà dell’assegno sociale, si può riscattare tutto in capitale. Le nuove rendite saranno gestite direttamente dai fondi pensione.
Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita
Per il solo anno 2027, l’aumento dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita sarà limitato a un solo mese, posticipando l’incremento pieno di tre mesi al 2028. Tale adeguamento non si applica ai lavoratori impiegati in attività gravose o usuranti (inclusi i “precoci”) con almeno 30 anni di contributi. Infine, per i beneficiari di APE sociale è garantita la continuità della prestazione fino al raggiungimento della nuova età pensionabile.
Photo Credits: Andrea Cherchi
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