Sommario
Collegamento POS e registratori di cassa: sanzioni
L’Agenzia delle Entrate ha definito, con il Provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, le istruzioni operative per l’adeguamento all’obbligo di collegamento tra i Registratori Telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico (come i terminali POS), in vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.
Questo obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, mira a garantire la tracciabilità e l’integrazione tra la registrazione dei corrispettivi e i dati dei pagamenti elettronici.
Sanzioni per Inadempimento
La Legge di Bilancio 2025 ha adeguato il quadro sanzionatorio per i casi di mancato adempimento:
- Mancata memorizzazione/trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici: Si applica la sanzione di cui all’art. 11, comma 2-quinquies, D. Lgs. 471/1997 (100 euro per ciascuna trasmissione omessa o errata);
- Mancato collegamento tra POS e Registratore Telematico:
- Sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro;
- In caso di ripetute violazioni (4 in 5 anni) o corrispettivi non registrati superiori a 50.000 euro, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 3 giorni a 6 mesi).
Salute e sicurezza sul lavoro (D.L. 159/2025)
Di seguito le principali novità del Decreto Salute e Sicurezza sul lavoro (D.L. 159/2025), in vigore dal 31 ottobre 2025, che mira a rafforzare la sicurezza e ridurre gli infortuni:
- Near Miss: previste linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti;
- Revisione Aliquote INAIL (dal 2026): autorizzata la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, per premiare le imprese virtuose con basso tasso di infortuni. Escluse dal bonus le aziende con sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di sicurezza negli ultimi due anni. Revisione anche per i contributi in agricoltura;
- Rete del Lavoro Agricolo di Qualità: introduzione di requisiti più rigorosi per l’adesione, richiedendo l’assenza di condanne penali e sanzioni amministrative in materia di lavoro, previdenza, salute e sicurezza negli ultimi tre anni. Dal 2026, una quota di risorse INAIL per progetti di investimento in sicurezza è riservata alle imprese aderenti che adottano misure di miglioramento;
- Badge Digitale di Cantiere: obbligo per tutte le imprese in appalto e subappalto (pubblico e privato) di adottare un badge digitale di cantiere per l’identificazione univoca e la rilevazione automatica delle presenze dei lavoratori. La tessera sarà interoperabile con la piattaforma SIISL;
- Patente a Crediti: nuove modalità di riduzione del punteggio e sanzioni inasprite per le violazioni gravi. La decurtazione dei crediti per lavoro irregolare (5 punti per ogni lavoratore) avviene alla notificazione del verbale di accertamento. Raddoppiata la sanzione (fino a 12.000 euro) per chi opera senza patente;
- Permessi Retribuiti per Screening: la contrattazione collettiva potrà prevedere permessi retribuiti ai lavoratori per effettuare, in orario di lavoro, gli screening oncologici garantiti dal SSN. I controlli sanitari del medico competente sono computati nell’orario di lavoro;
- Formazione e Prevenzione: l’INAIL trasferirà annualmente almeno 35 milioni di euro (dal 2026) per finanziare interventi di formazione e divulgazione della sicurezza, inclusa la valorizzazione di supporti digitali come la realtà aumentata. Esteso l’obbligo di aggiornamento periodico dei RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) anche alle imprese con meno di 15 dipendenti;
- Misure di Tutela: tra le misure generali di tutela, aggiunta la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori;
- Fascicolo Elettronico: le competenze acquisite con la formazione sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino;
- SIISL: potenziato il ruolo del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Obbligo (dal 1° aprile 2026) per i datori di lavoro che chiedono benefici contributivi di pubblicare la posizione di lavoro sul SIISL.
Sanare Errori e Omissioni nella Dichiarazione dei Redditi
Il contribuente, scaduto il termine per la dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2025), può ricorrere a diverse soluzioni a seconda del tipo di violazione, sfruttando anche il ravvedimento operoso per ottenere sconti sulle sanzioni.
- Dichiarazione Tardiva (Fino al 29 gennaio 2026 – 90 giorni): è considerata valida ma soggetta a sanzione fissa di 250 euro. Tale sanzione è ravvedibile versando 25 euro (1/10). Se è presente anche omesso versamento, si applica la sanzione del 25% sull’importo omesso, anch’essa ravvedibile con gli sconti ordinari;
- Dichiarazione Omessa (Dopo il 29 gennaio 2026 – Oltre 90 giorni): è considerata omessa e non sanabile con ravvedimento operoso. La dichiarazione non è valida e la sanzione ordinaria è pari al 120% delle imposte dovute (minimo 250 euro). Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 250 a 1.000 euro. Se la dichiarazione omessa è presentata prima di un accertamento, la sanzione è ridotta al 75% delle imposte dovute;
- Dichiarazione Integrativa (Dichiarazione Infedele): se la dichiarazione è stata presentata nei termini ma presenta errori (dichiarazione infedele), è possibile correggerla presentando una dichiarazione integrativa. La sanzione ordinaria è del 70% della maggiore imposta dovuta. Se l’integrativa è presentata spontaneamente (prima di accertamenti), la sanzione è ridotta al 50% delle imposte dovute, oltre all’applicazione del ravvedimento operoso.
L’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione, con alcune limitazioni temporali in caso di correzione di errori contabili di competenza oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
Photo Credits: Andrea Cherchi
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