Flash 35 – 2025

Agevolazioni fiscali “automatizzate” anche senza polizza catastrofale – Tracciabilità delle spese di trasferta – Acconto IVA 2025 – Decreto “Milleproroghe” 2026

35 foto andrea cherchi76

Agevolazioni fiscali “automatizzate” anche senza polizza catastrofale

Il mancato adempimento, da parte delle imprese, dell’obbligo di stipula delle polizze contro i rischi catastrofali, come previsto dall’art. 1, commi 101-111, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), non preclude l’accesso ai relativi incentivi fiscali “automatizzati” e a quelli contributivi.

Tale disposizione è stata introdotta dal D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10/12.

Tracciabilità delle spese di trasferta

La Circolare Assonime n. 26/2025 (§ 2) analizza la deducibilità per le imprese delle spese di trasferta e di rappresentanza, con focus sull’obbligo di tracciabilità.

Spese di Rappresentanza Estere e Riforma Normativa

Assonime rileva l’eccessiva estensione dell’obbligo di tracciabilità anche alle spese di rappresentanza sostenute all’estero, auspicando un intervento legislativo per limitare tale obbligo alle sole spese in Italia.

Rimborsi Trasferta a Autonomi e Nuova Collocazione

Per le spese di trasferta rimborsate ai lavoratori autonomi, il DL 84/2025 ha trasferito l’obbligo di tracciabilità (per vitto, alloggio, viaggio/trasporto) dall’art. 95 co. 3-bis all’art. 109 co. 5-ter del TUIR, rendendo la deducibilità condizionata al pagamento tracciabile. Sussiste un dubbio sulla decorrenza che richiede un chiarimento ufficiale.

Definizione degli Strumenti Tracciabili

Gli strumenti di pagamento tracciabili comprendono, oltre ai mezzi bancari e postali tradizionali, anche carte di debito/credito/prepagate e gli strumenti di moneta elettronica (es. Satispay, Paypal) purché garantiscano l’identificazione dell’autore. La prova di pagamento può essere fornita tramite estratto conto o ricevute digitali, ed è auspicabile la validità dell’annotazione sulla fattura.

Acconto IVA 2025

L’acconto IVA è un obbligo per tutti i soggetti passivi IVA tenuti alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), indipendentemente dalla loro periodicità.

Il termine ordinario per il versamento dell’acconto IVA è il 27 dicembre. Per l’anno 2025, il termine è differito al 29 dicembre 2025 (primo giorno feriale successivo).

Metodi di Calcolo:

Esistono tre metodi per determinare l’importo da versare (pari all’88% dell’IVA):

  • Metodo “Storico”: Calcolato sull’IVA dovuta nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente (2024).
  • Metodo “Previsionale”: Basato sulla stima dell’IVA dovuta nell’ultimo periodo dell’anno in corso (2025).
  • Metodo “Effettivo”: Calcolato sull’IVA relativa alle operazioni registrate (o che avrebbero dovuto essere registrate) fino al 20 dicembre 2025.

Il versamento non è dovuto se l’importo è inferiore a € 103,29 o in caso di particolari regimi (es. forfetario, regime di vantaggio) o di cessazione dell’attività. La mancata, carente o tardiva esecuzione del versamento comporta una sanzione ordinaria del 25% dell’imposta non versata, riducibile tramite ravvedimento operoso.

IVA di gruppo

Nel caso di liquidazione dell’IVA di gruppo, l’acconto è versato dalla controllante per tutte le società partecipanti. L’importo è determinato confrontando algebricamente i dati “previsionali” e “storici” del gruppo nel suo complesso.

Decreto “Milleproroghe” 2026

Il Consiglio dei Ministri n. 151 dell’11 dicembre 2025 ha approvato il decreto Milleproroghe. Di seguito, le principali notizie:

a. In ambito fiscale si rinvia di un anno, al 1° gennaio 2027, l’entrata in vigore del:

  • Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali;
  • Testo Unico dei tributi erariali minori;
  • Testo unico della giustizia tributaria;
  • Testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
  • Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

b. Il decreto rinnova per dodici mesi il bonus assunzioni per le donne, il bonus per l’occupazione nella ZES meridionale
e gli incentivi all’autoimpresa nei settori tecnologici e della transizione ecologica.

c. Si posticipa al 31 dicembre 2026 il termine per la stipula di polizze contro rischi catastrofali delle imprese della pesca e dell’acquacoltura e per le piccole e microimprese turistico ricettive.

4. Il termine per lo svolgimento a distanza delle assemblee di società ed enti, quindi secondo le modalità speciali introdotte nel 2020, è prorogato al 30 settembre 2026.

Photo Credits: Andrea Cherchi
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